PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «soggetti ai vincoli di cui alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ad eccezione dei soli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori e approvati dalle regioni»;

          b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

      «4-ter. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis, gli enti proprietari, previa comunicazione al comune competente per territorio e fatte salve le misure di pubblicità previste dal comma 8, possono procedere all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita che si rendono liberi, a favore di soggetti assegnatari o non assegnatari purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 6»;

          c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme

 

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vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o disabili, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, fatta salva la facoltà dell'ente proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo venga garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso. Gli immobili che si rendono liberi ai sensi del periodo precedente sono alienati a terzi alle condizioni di cui al comma 4-ter. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica»;

          d) al comma 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali».

      2. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.